Statuto
Articolo 1 – Denominazione
È costituita, ai sensi della legge 383/00 così come ridefinita dal D.Lgs 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore, l’associazione di promozione sociale denominata “FuturAbilMente APS”, apartitica e aconfessionale, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica, il cui simbolo è una mano che disegna, con un pennino, la strada dei progetti di vita delle persone con disabilità sopra la denominazione FuturAbilMente APS. L’associazione dovrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS”.
Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale in Via Nuova Ceppeta N. 6, Velletri (RM) e potrà operare su tutto il territorio italiano, potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’Assemblea dei soci. L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice civile, della legislazione vigente.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’eventuale deliberazione di trasformazione, scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione è presa dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole dei ¾ degli associati.
Articolo 4 – Oggetto Sociale
FuturAbilMente APS è un’associazione che non ha fini di lucro neanche indiretti e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali e ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti rivolti alla tutela delle famiglie fra i cui membri vi sia almeno una persona con disabilità più o meno gravi per il quale si può fare domanda per l’ottenimento dei bonus previsti dalla L. 104/92.
L’associazione esercita le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs 117/2017. Le azioni si concretizzeranno in:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) attività informativa, consultiva e divulgativa dei dettami di legge sulle materie coinvolgenti le materie della disabilità;
c) interventi volti alla costruzione, alla preservazione e all’implementazione di un’alleanza psico-educativa tra le persone con disabilità, le loro famiglie o altri loro rappresentanti legali con gli enti pubblici, con la scuola e con tutti gli altri enti coinvolti a vario titolo nel corso della vita della persona con disabilità;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) assistenza materiale e centro di ascolto durante gli adempimenti burocratici finalizzati alla tutela della persona con disabilità;
f) educazione, istruzione e formazione delle famiglie nella gestione delle persone con disabilità. Educazione alle persone con disabilità nel rapporto e nella gestione della propria disabilità e supporto psicologico;
g) organizzazione di attività di parent training, individuali e di gruppo nonché di gruppi di auto-mutuo aiuto volti a sensibilizzare gli associati rispetto alle esigenze delle persone con disabilità;
h) sostegno alle famiglie rispetto alle esigenze individuali e organizzazione di eventi conviviali;
i) o rganizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) organizzazione e gestione di attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura della disabilità, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale connesse;
k) individuazione di figure professionali di riferimento per ogni persona con disabilità a cui gli associati possano rivolgersi individualmente;
l) creazione e/o implementazione di servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità;
m) possibilità di stipula di accordi e convenzioni a vantaggio degli iscritti;
n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
o) favorire lo sviluppo di un lavoro di rete fra gli altri enti del terzo settore già attivi sul territorio nazionale e diffusione delle buone pratiche individuate rispetto la disabilità;
FuturAbilMente APS può esercitare attività diverse di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del d.lgs. 17/2017 e le altre normative vigenti in materia.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L’Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
Articolo 5 – Associati
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi di sentimenti e comportamenti democratici che non abbiano commesso azioni ritenute disonorevoli, che la loro condotta non costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, si riconoscano nello Statuto e che intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
I soci fondatori possono essere:
Soci Fondatori
Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del Comitato Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.
Soci Operatori
Sono soci operatori le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
Soci Onorari
Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito
particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati
a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
Soci Sostenitori o Promotori
Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Tutti i soci possono offrire all’Associazione la propria opera di docenza nel settore
professionale corrispondente al titolo di studio o alla professionalità posseduti. I docenti che intendono espletare l’insegnamento in seno all’Associazione devono formulare richiesta al Consiglio Direttivo, aderendo al sodalizio.
Articolo 6 – Diritti e Doveri degli Associati
- Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
Articolo 7 – Perdita di Qualifica
La qualità di socio si perde per:
- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale annua: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Art. 8 – Volontari e Attività di Volontariato
L’associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
2. L’Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Articolo 9 – Risorse Economiche
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:
- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
- da contributi di organismi nazionali e internazionali;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017
II patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.
Articolo 10 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- i Probiviri;
- il Presidente.
documentate.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 11 - Costituzione
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati. L’Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria. L’Assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare, l’Assemblea ha il compito:
a) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione e sull’eventuale scioglimento
dell’Associazione stessa.
Articolo 12 - Convocazione
L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica certificata. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata in
seconda convocazione anche all’ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 13 – Diritto d’Intervento
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci in regola con il versamento della quota annua sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona. Spetta al presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo 14 – Diritto di Voto
Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’Assemblea. I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 15 – Elezione e Compiti
II Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall’Assemblea. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, tra tutti i soci in regola con il versamento della quota annua sociale, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente, di predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
II Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. È riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri membri fino a un massimo di un terzo dei componenti.
Articolo 16 - Membri
II Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Articolo 17 – Durata e Rielezione
Utente
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni. Possono far parte del Consiglio Direttivo, anche i rappresentanti di Istituzioni culturali, Associazioni benemerite ed Enti, quali la Regione, la Provincia e i Comuni dell’Area Metropolitana di Roma, designati dai medesimi su proposta del Consiglio Direttivo.
Articolo 18 - Riunioni
II Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, o a mezzo fax, posta elettronica certificata, telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli
Articolo 19 - Deliberazioni
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 20 – Compiti Consiglio
Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea;
- redigere i bilanci;
- elaborare e approvare il mansionario;
- compilare i progetti per l’impiego dei residui di bilancio da sottoporre all’assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- determinare l’importo delle quote associative, integrative e contributive e il costo della tessera sociale;
- deliberare l’ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- deliberare l’istituzione di dipartimenti e di settori operativi nonché di sedi decentrate e/o di rappresentanze.
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione ed al mantenimento dell’iscrizione nel Runts.
Articolo 21 - Tesoriere
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.
Articolo 22 – Collegio dei Revisori
II Collegio dei Revisori dell’Associazione è composto da tre membri effettivi e un supplente. Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea e dura in carica tre anni.
Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo e l’operato dell’Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari e alla normativa vigente. Il Collegio potrà altresì indirizzare al presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il
compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni all’Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
Articolo 23 – Collegio dei Probiviri
L’Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre che dura in carica tre anni cui demandare, secondo modalità
da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell’Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
Articolo 24 – Presidente
Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare, compete al Presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell’Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e per gli associati.
Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.
Articolo 25 – Esercizio Sociale
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
PATRIMONIO E BILANCIO
Articolo 26 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalla sua dotazione iniziale e dal fondo sociale.
Articolo 27 – Dotazione Iniziale
La dotazione iniziale è costituita da eventuali beni mobili o immobili, ceduti all’Associazione dai soci fondatori.
Articolo 28 – Fondo Sociale
Il fondo sociale è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dalle contribuzioni dei soci;
- dalle liberalità anche testamentarie, a favore del sodalizio;
- dalle contribuzioni di persone ed enti pubblici e privati, ivi comprese le erogazioni liberali di cui all’art. 60, 2° comma, lettera A del D.P.R. 29.09.1973 n° 597;
- dai proventi delle iniziative promosse dall’Associazione;
- da ogni altro provento che affluisca;
- dal fondo di riserva.
Articolo 29 – Bilancio Consuntivo e Bilancio di Previsione
Il bilancio consuntivo che comprende le entrate e le spese di competenza dell’esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro la fine di giugno dell’anno successivo unitamente al bilancio preventivo
dell’esercizio corrente. Nel bilancio di previsione annuale dovrà comparire l’elenco dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti alla data di previsione.
Articolo 30 – Approvazione Bilanci
Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dovranno essere approvati a maggioranza di voti dall’Assemblea dei soci e dovranno contenere:
- le entrate accertate (riscosse o da riscuotere) alla chiusura dell’esercizio;
- le spese accertate (pagate o da pagare);
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo;
- l’elenco dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti complessivamente.
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
- il 30% al fondo di riserva;
- il 30% per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature;
- il rimanente sarà obbligatoriamente reinvestito in attività istituzionali statutariamente previste ai sensi della L. 383/2000 Art.3 comma 1 lettera d).
Articolo 31 – Tessera Associativa
Le somme versate per la tessera, per le quote sociali e integrative, non sono trasmissibili ad altri soci e non sono rimborsabili in nessun caso.
Articolo 32 – Personale Retribuito
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
Articolo 33 – Obbligazioni Assunte dall’Associazione
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Articolo 34 - Assicurazione
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
Articolo 35 – Norme Comuni
- Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo;
- A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo a opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di APS cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017;
- L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Articolo 36 – Scioglimento Associazione
L’eventuale deliberazione di trasformazione, scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione è presa dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole dei 3/4 degli associati. Deliberato lo scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori del patrimonio sociale determinandone i compiti. Il ricavato netto della liquidazione verrà dewvoluto ai fini di utilità sociale secondo le modalità di cui alla L.383/2000 art.3 comma 1 lettera I, come rimodellato dall’art.9 del D.Lgs 117/2017
Articolo 37 – Norme Finali
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme e i principi del Codice Civile.
Approvato dall’Assemblea Straordinaria in data 12/06/2021 in Igea Marina (RN), Via A.Bacci N. 17, presso il Residence Daniele.
Sig. Cadavero Giovanni

Sig. Cadavero Marco

Sig.ra Colagiovanni Filomena Alessandra

Sig.Casciotti Massimo

Sig.ra Di Corato Monia

Sig.ra Di Corato Antonella

Sig.ra Ferrara Margherita

Sig. Fortunato Fabio

Sig.ra Gagliardi Eleonora

Sig. Martinelli Massimo

Sig.ra Inzillo Caterina

Sig.ra Tocci Maria

Sig. Tontini Roberto

Sig. Valentini Nicola

Sig.ra Vetrugno Giovanna

Sig. Cristiano Pasquale

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