I progetti individuali

Cos'è un progetto individuale?

Si sente sempre più spesso parlare di progetti individuali o progetti di vita per le persone con disabilità. Tali diciture di uso comune, benché interscambiabili tra loro, si riferiscono ad uno specifico e normato atto di pianificazione articolato nel tempo che va a configurare un potente strumento grazie a cui le istituzioni, la persona con disabilità, la famiglia e l’intera comunità territoriale possono coordinare servizi, interventi e azioni positive volte al miglioramento della Qualità di Vita (Schalock e Verdugo, 2002) della persona con disabilità permettendole il pieno godimento di tutti quei diritti fondamentali sanciti dalla “Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità” (CRPD, 2006) ivi compresa la partecipazione attiva alla vita comunitaria e l’inclusione sociale. Nell’ambito del modello sociale della disabilità e dell’approccio bio-psico-sociale il “progetto individuale per le persone con disabilità” si configura dunque come un diritto soggettivo perfetto e quindi pienamente esigibile sancito, a livello nazionale, primariamente dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che al comma 1 dell’art. 14 prevede che:

Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

Tale diritto è ribadito all’interno della Legge 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” nota anche come “Legge sul Durante e Dopo di Noi” che individua proprio nel progetto individuale ex art. 26 L. 328/2000 lo strumento principale e il punto di partenza ottimale per l’attivazione dei percorsi previsti dalla stessa.

La redazione del progetto individuale per le persone con disabilità ex art. 14 L. 328/2000 è stata inoltre ulteriormente ripresa dalle novità introdotte dalla Riforma della “Buona Scuola” ed in particolare dal Decreto legislativo n. 66/2017  (“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”) nell’ambito del quale deve oggi ricondursi anche la redazione del PEI (Programma Educativo Individualizzato) e dei conseguenti interventi di sostegno all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Il nuovo modello di Piano Educativo Individualizzato in vigore dall’a.s. 2022/2023 prevede l’esplicitazione del raccordo e delle modalità d’interazione tra il PEI e il più ampio il progetto individuale attraverso un’apposita sezione dedicata. 

Progetto individuale e presa in carico globale della persona con disabilità

La storica sentenza del TAR di Catanzaro n. 440 del 12 aprile 2013 stabilisce con chiarezza cosa debba intendersi con progetto individuale che va a configurarsi come un vero e proprio progetto di presa in carico globale della persona con disabilità poiché:

Che cosa NON è il progetto individuale?

Una volta definito il progetto individuale come atto di presa in carico globale da parte degli enti che ruotano intorno alla persona occorre definire che cosa NON è un progetto individuale:

  • Il progetto individuale NON è un servizio specifico di presa in carico globale effettuata da un singolo centro sia esso pubblico, privato o convenzionato, di natura sociale, sanitaria o sociosanitaria. Il singolo centro può essere assunto all’interno del più ampio progetto individuale come erogatore di sostegni ma non come unico attuatore della presa in carico globale che il progetto individuale rappresenta.
  • Il progetto individuale NON è la mera elencazione dei sostegni in atto alla persona con disabilità o di quelli disponibili per la stessa a livello territoriale.

Una cornice progettuale unica per i progetti e programmi specifici dei singoli enti

Per quanto ampi possano essere nelle intenzioni e nella loro redazione la stessa sentenza stabilisce che il progetto individuale non può coincidere e non è assolutamente da confondersi con:

  • il Piano Riabilitativo individualizzato (PRI) elaborato dalle ASL,
  • il Piano Educativo Individualizzato (PEI) elaborato dalla scuola o il Progetto di inserimento lavorativo mirato elaborati dai servizi territoriali competenti
  • il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) elaborato dal Comune di residenza

Tali azioni progettuali possono al massimo rappresentare un “di cui” del più ampio progetto individuale all’interno del quale, inteso come documento generale, gli stessi andrebbero coordinati nel pieno rispetto delle specifiche competenze di ciascun ente pubblico.

Il progetto individuale ex art 14 L. 328/2000 deve dunque indicare al suo interno i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità della loro interazione reciproca.

Attraverso il progetto individuale si guarda alla persona con disabilità non più come un utente di singoli servizi e come portatore di bisogni di sostegno semplici ma come una persona a tutto tondo, con bisogni di sostegno complessi che vanno oltre la vecchia contrapposizione tra sociale e sanitario e che sono determinati primariamente dai suoi desideri e dalle sue aspettative rispetto alla Qualità di Vita, finalmente vista in termini sia oggettivi che soggettivi. Tali bisogni di natura socio-sanitaria sono da soddisfare e da promuovere con una progettualità articolata e complessa che coinvolga tutti gli enti pubblici e che metta la persona e il suo microcontesto al centro di tale progettualità secondo un approccio “centrato sulla persona e sulla famiglia”.

Chi può richiedere il Progetto Individuale?

Può richiedere il progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000 qualsiasi persona con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva certificata ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92. Per richiedere un progetto individuale non è necessario avere riconosciuta la connotazione di gravità (ex art. 3, comma 3 L. 104/92) anche se la stessa può rappresentare un titolo di precedenza rispetto a chi non la possiede.
Il progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000 può essere inoltre richiesto, oltre che dalla stessa persona con disabilità, da chi ne fa le veci (genitore, curatore, amministratore di sostegno, tutore) o da un qualsiasi portatore di interesse della comunità territoriale a cui appartiene la persona.

A chi va richiesto il progetto individuale?

Il progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000 va richiesto direttamente al Comune o al Municipio di residenza in quanto ente più vicino alla persona o, laddove presente, al Punto Unico di Accesso (PUA) in quanto sede di accettazione territoriale integrata della domanda socio-sanitaria. Sarà cura poi dell’ente capofila (comune) coinvolgere gli altri enti pubblici all’interno della redazione del progetto individuale della persona che lo richieda, ciascuno secondo le sue competenze specifiche.
A seguito della riforma costituzionale del 2001, grazie alla quale le Regioni hanno acquisito piena potestà legislativa in tema di inclusione sociale, esistono delle notevoli differenze regionali nella ricezione e nell’attuazione dei progetti individuali. Va tuttavia ribadito che, in quanto indicazione statale, il progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000 rappresenta in ogni caso il necessario punto di partenza per la presa in carico globale delle persone con disabilità ed è un diritto essenziale, comunque da riconoscere a prescindere dall

Cosa fanno CuoreMenteLab Impresa Sociale e FuturAbilmente APS rispetto ai progetti individuali?

CuoreMenteLab Impresa Sociale, il primo centro clinico per la neurodiversità e FuturAbilMente APS, la prima associazione di persone con disabilità e famiglie di persone con disabilità orientata ai progetti individuali in continuità con il lavoro svolto dalla rete ANFFAS, intendono promuovere la diffusione e la redazione dei progetti individuali ex art. 14 L. 328/2000 mettendo in campo una serie di servizi volti a supportare (e non lasciare sole) le persone con disabilità e le loro famiglie in questo complesso iter burocratico. Nello specifico si propone un percorso articolato in un processo di presa in carico clinica e associativa che, a titolo esemplificativo, comprende i seguenti servizi:

1. Azione informativa e orientativa attraverso una prima visita dedicata per i soci di FuturAbilmente APS e i pazienti di CuoreMenteLab Impresa Sociale

2. Azione formativa attraverso protocolli evidence based sulla Qualità di Vita e sulla capacità di prendere decisioni orientate al miglioramento della stessa

3. Supporto per la presentazione della domanda per il progetto individuale

4. Consulenza e supporto tecnico/legale per l’ottenimento del diritto alla redazione del progetto individuale.

5. Valutazione multidimensionale della persona con disabilità e supporto clinico specialistico alla progettualità.

6. Valutazione della Qualità di Vita, dei sostegni in atto e redazione del progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000 attraverso il software Matrici 3.0 (anche orientato al “Dopo di Noi”) mediante un’équipe di professionisti altamente qualificati.

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